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CONDANNATO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE PER NON AVER GARANTITO IL DIRITTO ALL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO SECONDO IL RAPPORTO 1/1 ALLO STUDENTE DISABILE AFFETTO DA AUTISMO ATIPICO

Il TAR Sicilia, sezione III, con la sentenza n. 219 del 26 gennaio 2016 ha ribadito la necessità di assicurare il principio di effettività del diritto all’istruzione attraverso la garanzia delle misure di sostegno idonee in presenza di studenti disabili.
Nel caso di specie lo studente era un portatore di handicap con connotazione di particolare gravità affetto da “Autismo atipico” nei cui confronti era stata disposta l’assegnazione di un insegnante di sostegno per 17 ore alla settimana, ritenute insufficienti dal Giudice Amministrativo.
l TAR ha invero affermato che “Come costantemente fatto da questo TAR, in applicazione dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il collegio ritiene, pertanto, di riconoscere al minore in epigrafe il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, con ogni conseguente obbligo in capo all’Amministrazione resistente fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui si fonda (disabilità grave; necessità di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica)”.
“La violazione della proposta di assegnazione di un docente di supporto secondo il rapporto 1/1 contenuta nel PEI costituisce indice univoco della colpa della pubblica amministrazione e che il pregiudizio conseguente al ritardato riconoscimento della pienezza delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione del minore. Si è, pertanto, concluso nel senso che la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex art. 2059 cod. civ.”.
Nel caso in esame l’esigenza di assegnare un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 emergeva dallo stato di disabilità grave, era stata evidenziata dal dirigente nella richiesta di posti in deroga e ha trovato conferma nel verbale del GLIS per cui il TAR ha ritenuto pacifica la sussistenza della colpa dell’Amministrazione, ritenendo, poi, provato per presunzioni il danno alla personalità del discente, “che è stato privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale” “.
Il Ministero della Istruzione è stato pertanto condannato altresì a risarcire il danno liquidato in via equitativa nella somma di “€ 500,00 per ogni mese di mancanza dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 ore dalla notifica del ricorso e sino all’effettiva assegnazione”.
Leggi la sentenza per esteso





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