LA
NUOVA
RESPONSABILITA’ NELLA PROFESSIONE SANITARIA
La
Legge Gelli ha riformato completamente la
responsabilità professionale, sia civile che penale, di tutti gli
operatori del
campo sanitario, tanto nelle strutture pubbliche che in quelle private
e, nel
contempo, ha introdotto forme più veloci e sicure per i pazienti che
ritengono
di aver subito un danno in ambito sanitario.
Lo spirito della riforma trae origine dall’esigenza
di superare la c.d. medicina difensiva, positiva o negativa che sia.
Detto in
altri termini si vuole evitare che il medico possa omettere le cure
necessarie
al paziente poiché particolarmente incisive e quindi potenzialmente
fonti di
responsabilità in caso di danno con l’adozione di un atteggiamento più
cauto ma
meno professionale.
Del resto altrettanto negativo è il fenomeno
contrario (c.d. medicina difensiva positiva) in cui il medico, sempre
per il
principio di evitare di incorrere in responsabilità, è indotto a
prescrivere
una serie di trattamenti e cure non necessari e comportanti ingenti
costi per
il Servizio Sanitario Nazionale.
Le
principali novità:
- nasce il Garante per il diritto alla salute al
quale i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità;
- in ogni Regione verrà istituito il Centro per la
gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente con la
funzione
di raccogliere i dati relativi ai rischi ed eventi negativi, relative
cause,
frequenza e i costi del contenzioso;
- l’Osservatorio nazionale delle buone
pratiche
sulla sicurezza nella sanità si occuperà della raccolta dei dati e del
monitoraggio delle pratiche con il compito altresì di elaborare
progetti per la
sicurezza delle cure e la formazione del personale;
- sotto il profilo penale, l’art. 6
introduce il
nuovo art. 590-sexies c.p. (“Responsabilità colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario”): la punibilità è esclusa nel caso in
cui
l’evento si sia verificato per imperizia e il professionista abbia
rispettato
le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società
scientifiche
accreditate e pubblicate dall’Istituto superiore di sanità;
- nel campo della responsabilità civile,
mentre la
responsabilità dell’ospedale/struttura sanitaria rimane una
responsabilità di
tipo contrattuale, la responsabilità del medico e degli operatori
sanitari in
genere diventa una responsabilità di tipo extracontrattuale, il che
comporta
l’inversione dell’onere della prova a danno del danneggiato che deve
provare la
colpa dell’operatore sanitario e il nesso causale oltre al danno
subito; ne
derivano anche termini di prescrizione più brevi (di 5 anziché di 10
anni,
sempre a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza
della
riferibilità del pregiudizio subito al comportamento colposo
dell’operatore
sanitario).
Si precisa
che rimane di tipo contrattuale della responsabilità del medico
specialista
privato e, ad esempio, quella del dentista;
- la liquidazione del danno subito dal paziente
avverrà sulla base di tabelle del danno biologico che saranno contenute
nel Ddl
Concorrenza;
- è obbligatorio, prima di poter promuovere
una
causa in Tribunale, tentare una conciliazione stragiudiziale della
lite, a
partecipazione obbligatoria di tutte le parti comprese le compagnie di
assicurazione. Un consulente tecnico d’ufficio redigerà delle perizie
per
favorire la composizione della lite;
- viene sancito l’obbligo assicurativo
per tutti
gli ospedali/strutture sanitarie e per i medici e operatori sanitari in
genere,
anche per i liberi professionisti;
è
stato istituito un fondo di
garanzia a tutela dei
pazienti che non dovessero ottenere il risarcimento loro spettante a
causa del
fallimento o insolvibilità del soggetto tenuto al pagamento ovvero per
i danni
di importo eccedente rispetto al massimale oggetto della copertura
assicurativa.
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