PIU’ CONTRATTI DI LAVORO PART TIME
Il cumulo dei contratti di lavoro non è di per sé vietato, per cui deve
ritenersi consentito e lecito - rispetto all’ordinamento giuridico vigente -
essere titolari di più rapporti lavorativi a tempo parziale presso datori di
lavoro diversi.
Occorre però che, nello svolgere le prestazioni lavorative presso le due
(o più aziende differenti), siano osservati i limiti dell’orario di lavoro e i
riposi, entrambi regolati dalla legge.
La disciplina di rifermento per tali aspetti è offerta dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di
lavoro”) come modificato - da ultimo - dalla L. n.
9/2014.
Tale norma, con riferimento a tutti i settori aziendali (salve alcune
esclusioni tassativamente previste) ed a prescindere dal contratto collettivo
applicato, pone una disciplina inderogabile nella misura in cui tutela il
lavoratore stabilendo, in particolare, che il dipendente possa prestare servizio
per un massimo di 48 ore settimanali, come media, in un arco di tempo pari a 4 mesi.
Questo significa, ad
esempio, che nel periodo di riferimento in una settimana è possibile lavorare
per 50 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 46 ore,
o meno.
La normativa in esame, più
precisamente, fissa l’orario “normale” di lavoro in 40 ore settimanali (art.
3), demandando ai contratti collettivi di stabilire la durata massima
settimanale dell’orario di lavoro (art. 4) ma, in ogni caso, fissando il limite
di cui si è detto poc’anzi e, cioè, che “La
durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni
periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario” (ancora art. 4, co. 2).
Il
limite relativo alla “durata media” dell’orario di lavoro appare in ogni caso
un limite eccezionale da applicarsi laddove siano previste ore di
straordinario.
Ecco
l’estratto della normativa in questione:
Art. 3
Orario normale
di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato
in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro
possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all'anno.
Art. 4
Durata massima
dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di
lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al
comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro
possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero
fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Per completezza, si riporta di seguito la disciplina
relativa ai riposi:
– il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore
consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14
giorni);
– il riposo giornaliero, pari ad 11 ore
consecutive ogni 24 ore.
Occorre rammentare altresì, nello svolgimento di più
contratti di lavoro, l’obbligo di fedeltà che il dipendente deve osservare nei
confronti di tutti i datori di lavoro.
Trattasi in sostanza del divieto di concorrenza, ragione per la quale,
se le attività svolte risultano concorrenti, per evitare il rischio di un
licenziamento, il lavoratore deve essere esplicitamente autorizzato dai
rispettivi datori di lavoro in merito. |