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LOCAZIONE E SFRATTO PER MOROSITA’ Nelle
locazioni abitative il mancato pagamento dei canoni di
locazione, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista (ovvero il mancato
pagamento,
nei termini previsti, degli oneri accessori quando l’importo non pagato
superi
quello di due mensilitā del canone), costituisce motivo di risoluzione
ai sensi
dell’art. 1455 c.c., salva la sanatoria della morositā nel termine di
grazia
concesso dal Giudice ex art. 55 l. 392/1978. |
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Trieste n. 4 -
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