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LOCAZIONE E SFRATTO PER MOROSITA’

Nelle locazioni abitative il mancato pagamento dei canoni di locazione, decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista (ovvero il mancato pagamento, nei termini previsti, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilitā del canone), costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 c.c., salva la sanatoria della morositā nel termine di grazia concesso dal Giudice ex art. 55 l. 392/1978.
Pertanto č possibile e conveniente non attendere mesi e mesi di mancato pagamento del canone da parte del conduttore/inquilino prima di attivarsi legalmente, ma promuovere azione di sfratto per morositā giā a fronte della prima mensilitā di canone non pagato, decorsi 20 giorni dalla prima scadenza non rispettata.
Nel caso di locazione commerciale, invece, la legge non ha predeterminato un termine, decorso il quale, č possibile promuovere lo sfratto per morositā e spetta al Giudice la relativa valutazione. In questi casi infatti si applica la normativa codicistica generale prevista dagli artt. 1453 e 1455 c.c. secondo cui l’inadempimento di una delle parti giustifica la risoluzione del contratto se non ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra.





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