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IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

Con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato il 2 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice del Terzo settore in attuazione della legge delega L. n. 106/2016.
L’obiettivo è quello di offrire una regolamentazione unitaria superando l’attuale frammentazione normativa.
Il nuovo Codice introduce il “Registro unico nazionale” istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gestito dalle Regioni e Province autonome.
Alla iscrizione nel registro è subordinata la qualifica di ETS (“Enti del terzo settore”) cui consegue l’accesso a misure fiscali di vantaggio.
Non si parlerà più, pertanto, di ONLUS bensì di ETS che intregra una fattispecie complessa concorrendo vari elementi riguardanti la forma giuridica di costituzione, lo scopo perseguito, l’attività svolta e il sistema di pubblicità.
Le ETS comprendono le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali (comprese le cooperative sociali), le reti associative e le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute e non), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Il primo elemento essenziale dell’ETS è la forma giuridica che può essere solo quella di associazione o di fondazione e non quella di società (operano alcune eccezioni per quanto riguarda le imprese sociali).
Gli ETS, poi, devono svolgere in via esclusiva (o almeno principale) un’attività di interesse generale (vedi art. 5 del Codice) e devono perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (regole particolari vigono per le imprese sociali).
Il Codice prevede innovazioni nella struttura organizzativa e modifiche statutarie che dovranno essere adottate dagli ETS già costituiti nei seguenti termini: entro 12 mesi per le imprese sociali; entro 18 mesi per tutti gli altri iscritti nei registri di settore anteriormente vigenti.
Le disposizioni fiscali introdotte per incentivare gli enti del terzo settore, in attesa che diventi operativo il nuovo Registro unico, si applicheranno in via transitoria ad ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.





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