IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE
Con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
pubblicato il 2 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Codice del Terzo
settore in attuazione della legge delega L. n. 106/2016.
L’obiettivo è quello di offrire una
regolamentazione unitaria superando l’attuale frammentazione normativa.
Il nuovo Codice introduce il “Registro unico
nazionale” istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
gestito dalle Regioni e Province autonome.
Alla iscrizione nel registro è subordinata la
qualifica di ETS (“Enti del terzo settore”) cui consegue l’accesso a misure
fiscali di vantaggio.
Non si parlerà più, pertanto, di ONLUS bensì di ETS
che intregra una fattispecie complessa concorrendo vari elementi riguardanti la
forma giuridica di costituzione, lo scopo perseguito, l’attività svolta e il
sistema di pubblicità.
Le ETS comprendono le organizzazioni di
volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti
filantropici, le imprese sociali (comprese le cooperative sociali), le reti
associative e le società di mutuo soccorso, le associazioni (riconosciute e
non), le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno o più
attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di
beni o servizi.
Il primo elemento essenziale dell’ETS è la forma
giuridica che può essere solo quella di associazione o di fondazione e non
quella di società (operano alcune eccezioni per quanto riguarda le imprese
sociali).
Gli ETS, poi, devono svolgere in via esclusiva (o
almeno principale) un’attività di interesse generale (vedi art. 5 del Codice) e
devono perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale (regole particolari vigono per le imprese sociali).
Il Codice prevede innovazioni nella struttura
organizzativa e modifiche statutarie che dovranno essere adottate dagli ETS già
costituiti nei seguenti termini: entro 12 mesi per le imprese sociali; entro 18
mesi per tutti gli altri iscritti nei registri di settore anteriormente
vigenti.
Le disposizioni fiscali introdotte per incentivare
gli enti del terzo settore, in attesa che diventi operativo il nuovo Registro
unico, si applicheranno in via transitoria ad ONLUS, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale.
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