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OMICIDIO STRADALE

E’ stato approvato definitivamente il 2 marzo 2016 il D.D.L. sull’omicidio stradale e lesioni stradali.
Sono, quindi, state introdotte due nuove figure autonome di reato per chi provochi la morte o lesioni durante la guida.
Le novità principali riguardano la previsione di pene più severe e la revoca della patente per chi si trovi sotto l’effetto di alcool o droghe e per i pirati della strada.
Omicidio stradale - sono previsti tre livelli di pena:
- l’ipotesi base, per il caso in cui la morte sia causata violando il Codice della Strada, con la pena già oggi prevista (da 2 a 7 anni di reclusione); 
- se chi guida è in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,50 gr/l o abbia causato l’incidente con condotte particolarmente pericolose (eccesso di velocità, passaggio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua ecc.) la pena va da 5 a 10 anni di reclusione;
- se chi guida è in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l) o sotto l’effetto di droghe la pena va da 8 a 12 anni di reclusione;

LESIONI STRADALI

Speculare aumento di pena vi è stato anche per l’ipotesi di lesioni personali stradali con pene aumentate se il conducente è in stato di ebbrezza grave (tasso superiore a 1,5 gr/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni di reclusione, per quelle gravissime da 4 a 7 anni; se chi guida è in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,50 gr/l) o abbia causato l’incidente con condotte particolarmente pericolose (eccesso di velocità, passaggio con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua ecc.) la pena per lesioni gravi va da 1 anno e mezzo a 3 anni e per lesioni gravissime da 2 a 4 anni. Negli altri casi la pena va da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per quelle gravissime.

AGGRAVANTI IN CASO DI FUGA, SE LA PATENTE E’ REVOCATA O SOSPESA O SE NON C’E’ ASSICURAZIONE

In caso di fuga del conducente è previsto un aumento di pena da 1/3 a 2/3 e in ogni caso la pena non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni stradali.   
La pena è aumentata anche per il caso di guida con patente revocata o sospesa o se si è senza assicurazione.

REVOCA PATENTE

In caso di condanna anche con patteggiamento è prevista la revoca della patente per 5 anni (lesioni) o 15 anni (omicidio stradale), con termini maggiori nei casi più gravi (es. 30 anni nel caso di fuga).
E’ previsto il divieto di circolare in Italia per lo stesso periodo nel caso di conducente con patente straniera.

ALTRE AGGRAVANTI O DIMINUZIONI E PRESCRIZIONE

Sono poi previste aggravanti anche se l’incidente provoca la morte o lesioni di più persone o per la guida di mezzi pesanti (camionisti, autisti di autobus ecc.).
Si applicano diminuzioni di pena fino alla metà nel caso di concorso di colpa della vittima o di terzi.
La prescrizione è raddoppiata per il nuovo reato di omicidio stradale ed è prevista la possibilità di disporre d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna.

ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA

E’ previsto l’obbligo di arresto in caso di omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (soglia sopra 1,5 gr/l) e sotto l’effetto di stupefacenti.





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