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Corte d'Appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 4 maggio 201 n. 196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO SEZIONE PENALE composta dai signori: Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI Presidente estensore Dr. Vito FANIZZI Consigliere Dr.ssa Margherita GRIPPO Consigliere all'udienza del 17/02/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA DIBATTIMENTALE nel processo penale a carico di: BE.CI., nato il (...) a Grottaglie (TA) ed ivi res. alla via (...) (domicilio dichiarato) - CONTUMACE - appellante avverso la sentenza n. 119/2013 emessa il 10/04/2013 dal Tribunale di Taranto - sezione distaccata di Grottaglie - con la quale, imputato del reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore ed alla qualità di coniuge, facendo mancare alla moglie Ma.Ma. ed ai figli minori St. ed Iv. i mezzi di sussistenza, (in Grottaglie (TA) fino a marzo 2009), veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e concessegli le attenuanti generiche condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condannato, altresì, il predetto al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, salva provvisionale, immediatamente esecutiva di Euro 2000,00. Condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di parte civile, anticipate dallo Stato a favore della beneficiaria ammessa al gratuito patrocinio, liquidata in Euro 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge; con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lo.Le.; con l'intervento della parte civile: 1) MA.MA., nata il (...) a Grottaglie per sé e per il figlio minore Be.Iv. n. (...) a Grottaglie. 2) BE.ST., nato (...) - tutti - domiciliati alla via (...) - Grottaglie - presso l'avv. Ad.Qu. - PRESENTE IL DIFENSORE - con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Ti.Ur. FATTO Con sentenza del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, in data 10.4.2013, BE.CI., con le circostanze attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa, al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, oltre provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 2000,00 ed al pagamento delle spese processuali in favore della Stato e della costituita parte civile. Egli veniva riconosciuto colpevole del seguente reato di cui all'art. 570 co. 2 n. 2 c.p. facendo mancare alla moglie ed ai figli minori Stefano ed Iv. i mezzi di sussistenza, in Grottaglie fino a marzo 2009. Avverso la sentenza depositata l'8.7.2013, veniva proposto rituale e tempestivo appello in data 23.10.2013 dal difensore dell'imputato, avv. Ci.Bu., per i seguenti motivi esposti in via gradata: - assoluzione perché versava nell'impossibilità economica; in subordine la riduzione della pena nel minimo edittale con "riconoscimento delle attenuanti generiche" per adeguare la pena al fatto concreto ed alle condizioni dell'imputato. All'udienza odierna, il sostituto procuratore generale della Repubblica ed il difensore di parte civile hanno concluso per la conferma della sentenza appellata ed il difensore dell'imputato ha chiesto l'accoglimento dei motivi d'impugnazione. All'esito della camera di consiglio è stato letto il dispositivo con riserva di deposito nel termine di giorni 90. DIRITTO L'appellante invoca l'assoluzione perché versava nell'impossibilità economica assoluta di adempiere agli, obblighi di assistenza familiare, in quanto, come testimoniato dalla stessa parte offesa, ha sempre lavorato come bracciante agricolo e nulla è emerso nel dibattimento circa la precarietà economica in quel periodo, stante l'aleatorietà del suo lavoro. La sentenza impugnata deve essere confermata nel merito perché l'appellante stesso non ha posto in dubbio che l'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta in costanza di matrimonio aveva comunque consentito di provvedere ai bisogni sia personali che dei figli minorenni, senza ricorrere all'aiuto economico dei suoi familiari. Egli nel periodo in contestazione fino al marzo 2009 ha tenuto un comportamento di assoluto disimpegno nei confronti della prole, senza mai fornire un sopporto morale ed educativo e contribuire in qualsivoglia misura, sia pur minima, il contributo di mantenimento fissato dal Tribunale di Taranto in Euro 250,00 mensili. Egli, essendo rimasto contumace, come sottolinea la sentenza appellata non ha dato prova di alcuna giustificazione circa l'impedimento assoluto derivante dallo stato di disoccupazione, in quanto bracciante agricolo, che invero viene indennizzato dall'INPS sulla base di un minimo di giornate lavorative prestate nell'anno precedente. Comunque anche la disoccupazione non incide sull1obbligo di attivarsi a mettere a frutto le proprie capacità lavorative e di guadagno al fine di soddisfare i bisogni della propria famiglia. Per quel che risulta dall'istruttoria dibattimentale il Tribunale ha esaminato tutti gli elementi a sua disposizione ed ha ritenuto sulla base della corretta interpretazione degli elementi probatori e della corretta applicazione delle regole della logica di scegliere le conclusioni esposte anziché altre. Infatti, il giudizio di primo grado risulta agganciato ad obiettive risultanze probatorie e ad argomentazioni (certezza dello stato di bisogno della prole e della moglie separata e della prole; insussistenza di prova di uno stato impeditivo dell'imputato nello svolgimento di attività lavorativa, mancanza di prova di una incapacità contributiva del medesimo e di ricorso per il proprio personale sostentamento all'aiuto di parenti, amici o istituzioni; disinteresse all'eduzione ed istruzione dei due figli minorenni) che giustificano la validità della motivazione della sentenza impugnata, che risulta essere espressione di concrete ragioni rapportate allo specifico caso in esame. Del resto, il giudice monocratico ha correttamente applicato i principi interpretativi, reiteratamente affermati dalla Corte Suprema di Cassazione, in ordine ai limiti temporali e fattuali dell'influenza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, della condizione di impossibilità economica dell'obbligato, la quale "vale come scriminante soltanto se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto", e, pertanto, "la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'incapacità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'agente". Invero, reiteratamente la Corte Suprema ha affermato il principio interpretativo per il quale "l'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui ali'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione". Pertanto, la mera indicazione della condizione di bracciante agricolo formulata nell'atto di appello non è di per sé solo sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia qualora non risulti provato che le difficoltà economiche dell'imputato si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte alla suddetta prestazione, e non esime da responsabilità, incombendo pur sempre all'imputato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere. Nel caso di specie la sentenza impugnata pone a base della pronuncia un concreto apprezzamento delle risultanze processuali fondato sulla deposizione della parte civile e della documentazione allegata dalla moglie separata dimostrativa dell'attività bracciantile svolta con continuità dall'imputato fino al 2008, proprio l'anno in cui i coniugi si sono separati. Costa che l'imputato ha versato soltanto una volta la somma di Euro 150,00, non ha mai provveduto al pagamento delle tasse scolastiche od altre spese e che mai si è premurato di provvedere ai bisogni materiali e morali dei figli che, ormai cresciuti lo rifiutano, avendone avvertito la totale carenza affettiva ed economica. L'appello è inammissibile quanto alle invocate circostanze attenuanti generiche che sono state già concesse in primo grado nella massima estensione di un terzo della pena base. In ordine alla quantificazione della pena base il motivo d'impugnazione è parimenti inammissibile in quanto limitato alla generica considerazione della esigenza di "adeguare la pena alle condizioni dell'imputato ed al fatto concreto", senza alcuna specificazione o critica, sebbene la pena edittale sia della reclusione fino ad una anno e della multa da Euro 103,00 a 1032,00 e la condotta omissiva accertata si sia protratta dal giugno 2008 al marzo 2009, né consta che successivamente l'imputato abbia provveduto almeno in parte alle esigenze di vita dei figli minori. sebbene dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulti che nel 2011 ha percepito un reddito di Euro 8.798,00. P.Q.M. La Corte di Appello di Lecce SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO Sezione penale Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p., CONFERMA la sentenza emessa in data 10.4.2013 dal Tribunale monocratico di Taranto, Sezione di Grottaglie ed appellata da BE.CI., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio verso l'Erario e verso la costituita parte civile, queste ultime liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. Così deciso in Taranto il 17 febbraio 2015. Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2015. |
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