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NO ALLA SEPARAZIONE E AL DIVORZIO IN COMUNE IN CASO DI MANTENIMENTO

Il TAR Lazio, con la sentenza del 7 luglio 2016 n. 7813 ha annullato la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell’Interno che, in merito alla possibilità di concludere un accordo di separazione o divorzio innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile (in presenza di alcune condizioni, ad es. se non vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi ecc.), aveva interpretato la previsione dell’art. 12 co. 3 del D.L n. 132/2014 (“L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”) nel senso di precludere il ricorso a tale strumento in caso di clausole patrimoniali senza però escluderlo nel caso in cui i coniugi avessero voluto inserire nell’accordo stesso l’obbligo di pagamento di una somma di denaro dall’uno all’altro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione (assegno di mantenimento) sia in caso di divorzio (assegno divorzile).

Il TAR ha invece disposto l’annullamento della circolare ministeriale in questione per cui ogni volta che l’accordo di separazione o divorzio tra i coniugi preveda “patti di trasferimento patrimoniale” e, quindi, anche il pagamento di una somma di denaro da parte di un coniuge in favore dell’altro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione (assegno di mantenimento) sia in caso di divorzio (assegno divorzile), non è possibile separarsi o divorziare in Comune ma occorre recarsi in Tribunale davanti al Giudice oppure ricorrere alla c.d. negoziazione assistita con l’assistenza dell’avvocato. Leggi la sentenza del TAR Lazio




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