LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
La
legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata dal decreto-legge n.
179/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento destinate ai soggetti non fallibili ed ai
consumatori (imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre
procedure concorsuali, il "consumatore"
cioè il “debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta”, e gli enti privati senza
scopo di lucro (si deve infatti intendere incluso anche l'ente privato no profit).
La
normativa ha delineato tre diversi modelli procedurali:
- l'accordo
di composizione della crisi da sovraindebitamento per il debitore "non
fallibile" - art. 10 e ss.;
- il
piano del consumatore - art. 12 bis e ss.;
- la
procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - articolo 14 ter e ss.
Dette
procedure mirano a realizzare l'effetto della cancellazione dei debiti
pregressi del debitore fino ad oggi possibile soltanto per alcune categorie di
imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali.
Requisiti
soggettivi: possono ricorrere alle procedure in questione
tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che non siano assoggettabili
alle procedure concorsuali in quanto non dotati dei requisiti dimensionali di
cui all'art. 1 della Legge Fallimentare (oltre agli imprenditori agricoli,
associazioni professionali, start up innovative) tra cui rientrano anche i
debitori civili o "consumatori" come già sopra definiti.
Le
piccole imprese individuali o collettive (società di persone, di capitali o cooperative,
comprese le cooperative sociali) cui si applicano queste procedure di
composizione delle crisi da sovraindebitamento sono, come abbiamo detto, quelle
non assoggettabili alle procedure concorsuali cioè quelle che, ai sensi
dell’art. 1 della L. Fall. (R.D. 16/3/1942 n. 267 come riformato dalle novelle
2006-2013), presentano tutte e tre queste caratteristiche:
a)
hanno avuto, negli ultimi tre anni (esercizi) o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, un totale annuo dell'attivo dello stato patrimoniale
inferiore o uguale a € 300.000 (per ogni anno e non come media per tre anni);
b)
hanno realizzato ricavi lordi, cioè un fatturato complessivo negli ultimi tre
anni (esercizi) o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un
ammontare annuo inferiore o uguale a € 200.000;
c)
hanno un ammontare totale debiti, anche non scaduti, inferiore o uguale a €
500.000 (risultanti dal totale dei debiti dello stato patrimoniale).
Non
sono soggette a fallimento anche le imprese agricole alle quali, pertanto, sono
pure applicabili le procedure in esame.
Requisito
oggettivo: la presenza di uno stato di sovraindebitamento
definito dall'art. 6 della L. 3/2012 come "una
situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del
debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni".
La
proposta di accordo o di piano, da parte di qualsiasi tipo di debitore, non è
ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) è
soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012
(cioè a quelle previste dal R.D. 267/1942);
b)
abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque
anni precedenti;
c)
abbia subito, per cause a lui imputati, uno dei provvedimenti di annullamento o
risoluzione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o
revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore
previsti dagli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
d)
abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la
sua situazione economica e patrimoniale (art. 7 comma 2 L. 3/2012).
La
proposta del debitore ovvero del consumatore in difficoltà deve contenere un
piano in cui, ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012:
-sia
assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell'art.
545 c.p.c. (crediti alimentari, per salari e stipendi ecc.);
-sia
previsto il pagamento integrale ma eventualmente dilazionato dei tributi
costituenti risorse dell'Unione Europea (Iva, ritenute,...);
-sia
prevista la possibilità di falcidia di ogni altro credito, crediti privilegiati
compresi, purché a questi ultimi sia assicurato un pagamento in misura non
inferiore a quello realizzabile sul ricavato derivante dalla liquidazione dei
beni su cui insiste la causa di prelazione.
La
proposta di accordo dev'essere depositata presso il tribunale del luogo di
residenza barra spese del debitore e l'organismo di composizione della crisi
entro i tre giorni successivi al deposito dei libri notificare la proposta di
accordo alla gente di Lione e agli uffici fiscali competenti anche presso gli
enti locali.
La
proposta (accordo o piano) deve contenere ai sensi dell'art. 9:
- l'elenco di tutti i
creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni
del debitore e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi
cinque anni;
- le dichiarazioni dei
redditi degli ultimi tre anni (nel caso di accordo);
- l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia previa
indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato
di stato di famiglia;
- le scritture contabili
degli ultimi tre esercizi;
- l'attestazione della fattibilità dell'accordo
o del piano rilasciata dall'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
che assiste il debitore.
La presentazione della
proposta di accordo o di piano del consumatore sospende agli effetti del
concorso con gli altri crediti ammessi al passivo il corso degli interessi
convenzionali o legali, con eccezione di quelli garantiti da titolo di
prelazione.
Una volta ultimata la fase
di predisposizione del piano di presentazione della relativa documentazione, si
apre la fase di omologazione del piano con l'intervento del Tribunale
competente per territorio.
Il Tribunale, verificata la
rispondenza del piano ai requisiti stabiliti dalla legge, fissa l'udienza
disponendo la comunicazione ai creditori e stabilendo idonea forma di
pubblicità della proposta e del decreto. In caso di svolgimento di attività di
impresa da parte del debitore, la pubblicazione avviene in una particolare
sezione del Registro delle Imprese.
Il Tribunale adotta quindi
il provvedimento sull'inibitoria di atti pregiudizievoli nei confronti del
debitore stabilendo una durata massima di 120 giorni. Nel medesimo
provvedimento il Tribunale dovrebbe altresì stabilire il termine entro il quale
i creditori possono esprimere il loro consenso.
Decorso tale termine, in
caso di esito infruttuoso di questa fase della procedura, ogni creditore torna
libero di agire con le modalità consuete.
Aperto il procedimento con
il provvedimento sull'inibitoria, l'Organismo/professionista si adopera per
ottenere l'adesione dei creditori alla proposta di accordo.
I creditori, ricevuta la
comunicazione della proposta di accordo e del decreto di fissazione
dell’udienza, faranno pervenire, anche mediante telegramma, raccomandata a.r.,
fax o pec, all'organismo di composizione della crisi che assiste il debitore,
una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, modificabile
fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice. In mancanza di questa
comunicazione si ritiene che creditori abbiano prestato il proprio consenso
alla proposta nei termini in cui essa è stata loro comunicata (art. 11, comma
1). Pertanto, per opporsi alla proposta di accordo, il creditore deve comunicare
il proprio espresso dissenso all’organismo, operando in difetto il silenzio
assenso (o consenso) appena visto.
Ai fini dell'omologazione
dell'accordo è richiesto il consenso (eventualmente anche tramite il silenzio
assenso) di tanti creditori che rappresentino il valore di almeno il 60% dei
debiti complessivi. I crediti privilegiati dei quali la proposta di accordo
preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento di
detta percentuale e i titolari di essi non hanno diritto ad esprimersi sulla
proposta, così come non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta il coniuge
del debitore, i suoi parenti od affini fino al quarto grado, i cessionari o
aggiudicatari dei crediti di tutti questi soggetti (debitore compreso) da meno
di un anno dalla proposta.
Se l'accordo è raggiunto,
cioè se esso raccoglie il consenso di tanti creditori che rappresentino il 60%
del valore dei debiti nel senso sopra precisato, l'organismo trasmette a tutti
i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della
percentuale predetta, allegando il testo dell'accordo accettato. Nei successivi
10 giorni i creditori possono sollevare eventuali contestazioni e, decorso
detto termine, l'organismo trasmette al Giudice la relazione, allegando le
contestazioni eventualmente ricevute, unitamente ad una attestazione definitiva
della fattibilità del piano.
Il Giudice omologa con
decreto l'accordo entro sei mesi dalla presentazione della proposta e ne
dispone la pubblicazione utilizzando idonee forme di pubblicità compresa
l'iscrizione dell'accordo omologato nel Registro delle Imprese.
L'accordo omologato è
obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita
la pubblicità disposta dal Giudice. I creditori con causa o titolo posteriore a
tale momento non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano
contenuto nell'accordo di composizione della crisi omologato dal Giudice.
Per i consumatori la
procedura è affine, con le seguenti particolarità:
- ai fini dell’approvazione
del piano non è richiesta alcuna maggioranza; ai fini dell’omologa è quindi il
Giudice a valutare la fattibilità del piano in relazione ai presupposti e al
complessivo atteggiamento del consumatore (meritevolezza); a tal fine l’Organismo
di composizione della crisi predisporrà un’apposita relazione particolareggiata
onde consentire al Giudice di operare dette valutazioni.
L'Organismo di composizione
della crisi dà comunicazione ai creditori del decreto, del piano e della data
dell'udienza di omologa almeno 30 giorni prima dell'udienza stessa. I creditori
potranno opporsi al piano del consumatore solo nell'udienza di omologa ma, in
ogni caso, il Giudice potrà disporre l'approvazione del piano ove ritenga il
piano più conveniente all’alternativa liquidatoria;
- non opera l'automatica
sospensione o il blocco delle azioni esecutive o cautelari esperite dai
creditori almeno fino alla data di emissione del decreto di omologa del piano.
È il Giudice a valutare se sospendere le azioni esecutive ove esse appaiano
idonee a pregiudicare la fattibilità del piano;
- il Giudice verifica che
siano soddisfatti i requisiti degli art. 7, 8 e 9 e, in ogni caso, la
meritevolezza del consumatore. Omologa il piano, risolta ogni altra
contestazione;
- l'omologazione deve
avvenire entro sei mesi dal deposito della proposta.
In tali procedure determinante è la figura del Professionista
che assiste e supporta il debitore sia nella fase di pre-analisi dello stato della
crisi onde stabilire quali procedure adottare per affrontare/superare la crisi
sia in termini di assistenza tecnica nella fase successiva di predisposizione
ed esecuzione del piano.
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