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SPESE PER I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO - PROTOCOLLO D’INTESA MAGISTRATI-AVVOCATI TRIBUNALE DI TORINO

Il 15 marzo 2016 è stato approvato un protocollo d’intesa tra magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e affidamento. Trattasi di materia che genera sempre molti contrasti tra i genitori e il protocollo così siglato si propone proprio di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori stessi.
Le spese ordinarie sono quelle computate nell’assegno di mantenimento fisso mensile per i figli ed hanno i caratteri della periodicità e ordinarietà (non gravosità e utilità e/o necessarietà), laddove le spese straordinarie (extra-assegno) sono quelle imprevedibili e indeterminabili nel loro ammontare.  Occorre poi distinguere tra spese extra-assegno da concordare con l’altro genitore in via preventiva e quelle che non sono da concordare.
A titolo esemplificativo sono spese ordinarie e quindi sono da intendersi ricomprese nell’assegno di mantenimento periodico: il vitto, il concorso alle spese di casa (locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: dal punto di vista temporale l’occasionalità e/o sporadicità, sotto il profilo quantitativo la gravosità, dal punto di vista funzionale, la voluttuarietà.
Salva diversa previsione, nel protocollo d’intesa in commento si suggeriscono le seguenti linee guida nel distinguere tra spese straordinarie (extra-assegno) che richiedono e quelle che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
Ad esempio richiedono il previo accordo le tasse e rette scolastiche, anche universitarie, previste da scuole private e anche quelle universitarie pubbliche dopo il primo anno fuori corso; corsi di specializzazione e master; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; corsi per attività sportiva o di istruzione e relative attrezzature ulteriori ad uno all’anno (il primo, per il protocollo d’intesa di Torino, non richiede il previo assenso dell’altro genitore), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centro estivo, soggiorno estivo di studio o sportivo, spese per l’acquisto di mezzi di locomozione.
Esempi di spese extra-assegno che non richiedono il preventivo accordo dell’altro genitore: tasse, rette e assicurazioni scolastiche, anche universitarie, richieste da scuole pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno del corso di studi seguito, anche se scuola privata; gite scolastiche senza pernottamento; abbonamento di trasporto pubblico; un corso per attività sportiva o di istruzione all’anno e relative attrezzature e accessori; pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; spese per la cura degli animali domestici presenti in famiglia e che restino presso il genitore collocatario; spese di manutenzione, bollo e assicurazione per mezzi di locomozione acquistati in accordo; spese per la patente; tutte le spese medico-sanitarie caratterizzate da necessarietà o urgenza così come i trattamenti sanitari e le visite specialistiche prescritte pediatra e/o dal medico d base, relativi tickets e spese farmaceutiche prescritte.
Principio generale e ribadito nel Protocollo d’intesa del Tribunale di Torino è quello per cui le spese straordinarie non necessariamente vanno ripartite al 50% tra i genitori, ma anche in quote diverse (es. 75%-25%), così come possono essere poste integralmente a carico di un genitore, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Altro principio importante posto dal Protocollo che risolve problemi pratici di non poco conto è quello che, per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica ecc.) superiore ad euro 500,00 - con il fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un siffatto importo - suggerisce di indicare un termine precedente all’esborso affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.
Vai al Protocollo del Tribunale di Torino





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