SPESE PER I FIGLI IN CASO DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO - PROTOCOLLO D’INTESA MAGISTRATI-AVVOCATI TRIBUNALE DI
TORINO
Il 15 marzo 2016 è stato approvato un protocollo d’intesa tra
magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro sulle spese per i figli
in materia di separazione, divorzio e affidamento. Trattasi di materia che
genera sempre molti contrasti tra i genitori e il protocollo così siglato si
propone proprio di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori
stessi.
Le spese ordinarie sono quelle computate nell’assegno di mantenimento
fisso mensile per i figli ed hanno i caratteri della periodicità e ordinarietà
(non gravosità e utilità e/o necessarietà), laddove le spese straordinarie
(extra-assegno) sono quelle imprevedibili e indeterminabili nel loro ammontare.
Occorre poi distinguere tra spese
extra-assegno da concordare con l’altro genitore in via preventiva e quelle che
non sono da concordare.
A titolo esemplificativo sono spese ordinarie e quindi sono da
intendersi ricomprese nell’assegno di mantenimento periodico: il vitto, il
concorso alle spese di casa (locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento
ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i
medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno
almeno uno dei seguenti requisiti: dal punto di vista temporale l’occasionalità
e/o sporadicità, sotto il profilo quantitativo la gravosità, dal punto di vista
funzionale, la voluttuarietà.
Salva diversa previsione, nel protocollo d’intesa in commento si
suggeriscono le seguenti linee guida nel distinguere tra spese straordinarie
(extra-assegno) che richiedono e quelle che non richiedono il preventivo
accordo tra i genitori.
Ad esempio richiedono il previo accordo le tasse e rette scolastiche,
anche universitarie, previste da scuole private e anche quelle universitarie
pubbliche dopo il primo anno fuori corso; corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; corsi
per attività sportiva o di istruzione e relative attrezzature ulteriori ad uno
all’anno (il primo, per il protocollo d’intesa di Torino, non richiede il
previo assenso dell’altro genitore), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente
dal figlio, centro estivo, soggiorno estivo di studio o sportivo, spese per
l’acquisto di mezzi di locomozione.
Esempi di spese extra-assegno che non richiedono il preventivo accordo
dell’altro genitore: tasse, rette e assicurazioni scolastiche, anche
universitarie, richieste da scuole pubbliche, libri di testo e materiale di
corredo scolastico di inizio anno del corso di studi seguito, anche se scuola
privata; gite scolastiche senza pernottamento; abbonamento di trasporto
pubblico; un corso per attività sportiva o di istruzione all’anno e relative
attrezzature e accessori; pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze
lavorative del genitore collocatario; spese per la cura degli animali domestici
presenti in famiglia e che restino presso il genitore collocatario; spese di
manutenzione, bollo e assicurazione per mezzi di locomozione acquistati in
accordo; spese per la patente; tutte le spese medico-sanitarie caratterizzate
da necessarietà o urgenza così come i trattamenti sanitari e le visite
specialistiche prescritte pediatra e/o dal medico d base, relativi tickets e
spese farmaceutiche prescritte.
Principio generale e ribadito nel Protocollo d’intesa
del Tribunale di Torino è quello per cui le spese straordinarie non
necessariamente vanno ripartite al 50% tra i genitori, ma anche in quote
diverse (es. 75%-25%), così come possono essere poste integralmente a carico di
un genitore, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Altro principio importante posto dal Protocollo che
risolve problemi pratici di non poco conto è quello che, per ogni singolo
capitolo di spesa (scolastica, medica ecc.) superiore ad euro 500,00 - con il
fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare
integralmente un siffatto importo - suggerisce di indicare un termine
precedente all’esborso affinché i genitori possano mettere a disposizione la
somma necessaria.
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Torino
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