UNIONI
CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Dal 5 giugno 2016 in vigore la legge Cirinnà (L. n.
76/2016) che disciplina per la prima volta nel nostro ordinamento le unioni
civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
UNIONI CIVILI
Le unioni civili si costituiscono tra persone dello
stesso sesso mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile alla
presenza di due testimoni.
I diritti nascenti dall’unione civile sono molto
simili a quelli derivanti dal matrimonio:
- il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei
beni, fatta salva la possibilità di optare per il regime della separazione dei
beni con dichiarazione espressa;
- diritti in caso di malattia e ricovero;
- diritto alla pensione di reversibilità e TFR in
caso di morte dell’altro;
- diritti ereditari come tra coniugi coniugati, con
diritto anche alla c.d. legittima;
- diritto agli alimenti del partner più debole in
caso di scioglimento dell’unione civile.
Lo scioglimento dell’unione civile avviene per
volontà comune o anche di uno solo dei due partner manifestata all’Ufficiale di
Stato Civile.
Decorsi tre mesi da detta comunicazione, si potrà accedere
al divorzio vero e proprio, giudiziale innanzi al Tribunale, oppure mediante la
procedura di negoziazione assistita oppure, ancora, mediante un accordo
sottoscritto avanti all’Ufficiale di Stato Civile.
CONVIVENZA DI FATTO
Per la prima volta viene regolata anche la
convivenza di fatto, relativa sia a coppie eterosessuali che omosessuali e
quindi tra “due persone maggiorenni unite stabilmente” da legami affettivi di
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune.
Per formalizzare la convivenza occorre presentare
la relativa richiesta di iscrizione all’anagrafe, anche a mezzo fax, posta o
per via telematica.
I diritti nascenti dalla convivenza di fatto
riguardano ad esempio il diritto di visita in ambito sanitario, la facoltà di
designare il partner come rappresentante (ad es. anche per la scelta di donare
gli organi), i diritti inerenti alla casa di abitazione, il diritto al
risarcimento del danno da illecito ecc.
I reciproci rapporti economici e patrimoniali
potranno poi essere più nel dettaglio regolati da appositi “contratti di
convivenza” con possibilità anche di optare per la comunione dei beni e, in
genere, di regolare tutti gli aspetti economico-patrimoniali relativi, ad
esempio, alla ripartizione delle spese, alla casa adibita ad abitazione, al
mantenimento ecc.
Il contratto di convivenza dovrà rivestire la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata e dovrà essere sottoscritto da un
Notaio o da un Avvocato che avrà cura di registrare il contratto presso
l’anagrafe di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula.
Qualsiasi modifica o risoluzione del contratto
richiede l’intervento dell’Avvocato o del Notaio.
La risoluzione avviene per morte di uno dei due,
matrimonio o unione civile tra i due conviventi o tra uno di essi e un terzo,
recesso unilaterale o accordo di scioglimento.
In caso di cessazione della convivenza il Giudice
potrà stabilire, in base allo stato di bisogno del convivente che ne faccia
richiesta, che il medesimo abbia diritto agli alimenti a carico dell’altro. |