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UNIONI CIVILI  E CONVIVENZE DI FATTO

Dal 5 giugno 2016 in vigore la legge Cirinnà (L. n. 76/2016) che disciplina per la prima volta nel nostro ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

 
UNIONI CIVILI
Le unioni civili si costituiscono tra persone dello stesso sesso mediante dichiarazione resa all’Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni.
I diritti nascenti dall’unione civile sono molto simili a quelli derivanti dal matrimonio:
- il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, fatta salva la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni con dichiarazione espressa;
- diritti in caso di malattia e ricovero;
- diritto alla pensione di reversibilità e TFR in caso di morte dell’altro;
- diritti ereditari come tra coniugi coniugati, con diritto anche alla c.d. legittima;
- diritto agli alimenti del partner più debole in caso di scioglimento dell’unione civile.
Lo scioglimento dell’unione civile avviene per volontà comune o anche di uno solo dei due partner manifestata all’Ufficiale di Stato Civile.

Decorsi tre mesi da detta comunicazione, si potrà accedere al divorzio vero e proprio, giudiziale innanzi al Tribunale, oppure mediante la procedura di negoziazione assistita oppure, ancora, mediante un accordo sottoscritto avanti all’Ufficiale di Stato Civile.

 

CONVIVENZA DI FATTO
Per la prima volta viene regolata anche la convivenza di fatto, relativa sia a coppie eterosessuali che omosessuali e quindi tra “due persone maggiorenni unite stabilmente” da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Per formalizzare la convivenza occorre presentare la relativa richiesta di iscrizione all’anagrafe, anche a mezzo fax, posta o per via telematica.
I diritti nascenti dalla convivenza di fatto riguardano ad esempio il diritto di visita in ambito sanitario, la facoltà di designare il partner come rappresentante (ad es. anche per la scelta di donare gli organi), i diritti inerenti alla casa di abitazione, il diritto al risarcimento del danno da illecito ecc.
I reciproci rapporti economici e patrimoniali potranno poi essere più nel dettaglio regolati da appositi “contratti di convivenza” con possibilità anche di optare per la comunione dei beni e, in genere, di regolare tutti gli aspetti economico-patrimoniali relativi, ad esempio, alla ripartizione delle spese, alla casa adibita ad abitazione, al mantenimento ecc.
Il contratto di convivenza dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata e dovrà essere sottoscritto da un Notaio o da un Avvocato che avrà cura di registrare il contratto presso l’anagrafe di residenza dei conviventi entro 10 giorni dalla stipula.
Qualsiasi modifica o risoluzione del contratto richiede l’intervento dell’Avvocato o del Notaio.
La risoluzione avviene per morte di uno dei due, matrimonio o unione civile tra i due conviventi o tra uno di essi e un terzo, recesso unilaterale o accordo di scioglimento.

In caso di cessazione della convivenza il Giudice potrà stabilire, in base allo stato di bisogno del convivente che ne faccia richiesta, che il medesimo abbia diritto agli alimenti a carico dell’altro.




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