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VACCINAZIONE E MALATTIA - NON E’ ESCLUSO IL NESSO CAUSALE

Con una interessante pronuncia in tema di nesso causale tra vaccinazione e malattia la Corte di Cassazione (sentenza 24 ottobre 2017, n. 25119, Sez. VI civile) ha incaricato la Corte d’Appello di Catania di rivedere la decisione della Corte d’appello di Palermo che, in relazione ad un caso di richiesta di risarcimento danni per presunta contrazione della poliomielite a seguito di vaccinazione antipolio (SALK) del 1956 (all’età di 7 anni), aveva rigettato la domanda del danneggiato ritenendo di non poter affermare la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione e insorta malattia con la “ragionevole probabilità” richiesta dalla prova per presunzioni. In sostanza la Corte d’appello di Palermo, pur affermando di non potersi escludere il nesso causale, ha aderito alle conclusioni del Consulente tecnico d’ufficio secondo cui, pur apparendo logico sostenere che la patologia invalidante cui il danneggiato risulta affetto sin da bambino si possa attribuire alla somministrazione del vaccino, “trattandosi comunque di una mera probabilità (1-2%)”, non sarebbe possibile raggiungere attraverso lo studio della letteratura scientifica indagine statistica, “un elevato grado di probabilità”.
La Suprema Corte di Cassazione, ricordando come, nella materia in questione, il nesso causale è da valutarsi secondo un criterio di “ragionevole probabilità scientifica” e che vale il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” ha ribadito come la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
La Corte di Cassazione non ha condiviso la valutazione negativa della Corte d’appello di Palermo che non ha opportunamente valutato “elementi significativi in un ragionamento presuntivo” “quali il fatto che la sintomatologia paralitica è insorta dopo la somministrazione del vaccino nei tempi … previsti dalla scienza, della ritenuta inverosimiglianza del contagio per contatto e della affermata validità degli studi presenti a sostegno delle difficoltà di inattivazione virale durante la prima produzione del vaccino”.
La Cassazione ha, pertanto, censurato la decisione del Giudice d’appello che, su queste basi, “ha ritenuto di escludere la ragionevole probabilità scientifica dell’imputazione della poliomielite alla vaccinazione in considerazione dell’incidenza statistica della soluzione ricercata, laddove questa non può essere di per sé sufficiente, in carenza di specificazione dei presupposti in base ai quali è stata compiuta l’analisi statistica, della soglia statistica che occorrerebbe raggiungere nel caso in esame e di elementi che consentano di attribuire rilievo logico decisivo al dato numerico”.

Spetta ora, conseguentemente, alla Corte d’Appello di Catania esaminare la fattispecie alla luce dei criteri esplicitati dalla Suprema Corte di Cassazione. Vai alla sentenza




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