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VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Il Tribunale di Vicenza ha recentemente precisato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 del codice penale si configura allorché il genitore ometta, anche solo parzialmente, il versamento a favore dei figli minori di quanto serva per il loro mantenimento, indipendentemente da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza.

Il Tribunale ha infatti argomentato che la minore età rappresenterebbe di per sé una condizione soggettiva dello stato di bisogno con il conseguente obbligo da parte dei genitori di contribuire al loro mantenimento assicurando ad essi i mezzi di sussistenza.
Nel caso di specie il Tribunale ha condannato il padre di una bambina, il quale aveva abbandonato la compagna e la figlia rendendosi irrintracciabile e nulla più versando in favore della minore.
Tribunale di Vicenza, Sez. penale, sentenza 4 luglio-12 settembre 2017 n. 699 - Giudice Pachera.




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