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LA NUOVA RESPONSABILITA’ NELLA PROFESSIONE SANITARIA


La Legge Gelli ha riformato completamente la responsabilità professionale, sia civile che penale, di tutti gli operatori del campo sanitario, tanto nelle strutture pubbliche che in quelle private e, nel contempo, ha introdotto forme più veloci e sicure per i pazienti che ritengono di aver subito un danno in ambito sanitario.
Lo spirito della riforma trae origine dall’esigenza di superare la c.d. medicina difensiva, positiva o negativa che sia. Detto in altri termini si vuole evitare che il medico possa omettere le cure necessarie al paziente poiché particolarmente incisive e quindi potenzialmente fonti di responsabilità in caso di danno con l’adozione di un atteggiamento più cauto ma meno professionale.
Del resto altrettanto negativo è il fenomeno contrario (c.d. medicina difensiva positiva) in cui il medico, sempre per il principio di evitare di incorrere in responsabilità, è indotto a prescrivere una serie di trattamenti e cure non necessari e comportanti ingenti costi per il Servizio Sanitario Nazionale.
Le principali novità:
 - nasce il Garante per il diritto alla salute al quale i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità;
 - in ogni Regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente con la funzione di raccogliere i dati relativi ai rischi ed eventi negativi, relative cause, frequenza e i costi del contenzioso;
 -  l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità si occuperà della raccolta dei dati e del monitoraggio delle pratiche con il compito altresì di elaborare progetti per la sicurezza delle cure e la formazione del personale;
 -   sotto il profilo penale, l’art. 6 introduce il nuovo art. 590-sexies c.p. (“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”): la punibilità è esclusa nel caso in cui l’evento si sia verificato per imperizia e il professionista abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate dall’Istituto superiore di sanità;
-    nel campo della responsabilità civile, mentre la responsabilità dell’ospedale/struttura sanitaria rimane una responsabilità di tipo contrattuale, la responsabilità del medico e degli operatori sanitari in genere diventa una responsabilità di tipo extracontrattuale, il che comporta l’inversione dell’onere della prova a danno del danneggiato che deve provare la colpa dell’operatore sanitario e il nesso causale oltre al danno subito; ne derivano anche termini di prescrizione più brevi (di 5 anziché di 10 anni, sempre a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del pregiudizio subito al comportamento colposo dell’operatore sanitario).
Si precisa che rimane di tipo contrattuale della responsabilità del medico specialista privato e, ad esempio, quella del dentista;
-   la liquidazione del danno subito dal paziente avverrà sulla base di tabelle del danno biologico che saranno contenute nel Ddl Concorrenza;
-    è obbligatorio, prima di poter promuovere una causa in Tribunale, tentare una conciliazione stragiudiziale della lite, a partecipazione obbligatoria di tutte le parti comprese le compagnie di assicurazione. Un consulente tecnico d’ufficio redigerà delle perizie per favorire la composizione della lite;
-     viene sancito l’obbligo assicurativo per tutti gli ospedali/strutture sanitarie e per i medici e operatori sanitari in genere, anche per i liberi professionisti;

è stato istituito un fondo di garanzia a tutela dei pazienti che non dovessero ottenere il risarcimento loro spettante a causa del fallimento o insolvibilità del soggetto tenuto al pagamento ovvero per i danni di importo eccedente rispetto al massimale oggetto della copertura assicurativa.
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