STUDIO LEGALE BONO

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO PER IL MASSIMO DEI RISULTATI


home          profilo          attività          dove siamo          avvocato on line          links e utilità   

                                                       
                   

PIU’ CONTRATTI DI LAVORO PART TIME

Il cumulo dei contratti di lavoro non è di per sé vietato, per cui deve ritenersi consentito e lecito - rispetto all’ordinamento giuridico vigente - essere titolari di più rapporti lavorativi a tempo parziale presso datori di lavoro diversi.
Occorre però che, nello svolgere le prestazioni lavorative presso le due (o più aziende differenti), siano osservati i limiti dell’orario di lavoro e i riposi, entrambi regolati dalla legge.
La disciplina di rifermento per tali aspetti è offerta dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”) come modificato - da ultimo - dalla L. n. 9/2014.
Tale norma, con riferimento a tutti i settori aziendali (salve alcune esclusioni tassativamente previste) ed a prescindere dal contratto collettivo applicato, pone una disciplina inderogabile nella misura in cui tutela il lavoratore stabilendo, in particolare, che il dipendente possa prestare servizio per un massimo di 48 ore settimanali, come media, in un arco di tempo pari a 4 mesi.
Questo significa, ad esempio, che nel periodo di riferimento in una settimana è possibile lavorare per 50 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 46 ore, o meno.
La normativa in esame, più precisamente, fissa l’orario “normale” di lavoro in 40 ore settimanali (art. 3), demandando ai contratti collettivi di stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (art. 4) ma, in ogni caso, fissando il limite di cui si è detto poc’anzi e, cioè, che “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario” (ancora art. 4, co. 2).
Il limite relativo alla “durata media” dell’orario di lavoro appare in ogni caso un limite eccezionale da applicarsi laddove siano previste ore di straordinario.
Ecco l’estratto della normativa in questione:
Art. 3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Per completezza, si riporta di seguito la disciplina relativa ai riposi:
– il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
– il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore.
Occorre rammentare altresì, nello svolgimento di più contratti di lavoro, l’obbligo di fedeltà che il dipendente deve osservare nei confronti di tutti i datori di lavoro.

Trattasi in sostanza del divieto di concorrenza, ragione per la quale, se le attività svolte risultano concorrenti, per evitare il rischio di un licenziamento, il lavoratore deve essere esplicitamente autorizzato dai rispettivi datori di lavoro in merito.




Studio Legale Bono Via Trieste n. 4 - Arona (NOVARA)
Tel. 0323 20481 - Fax 0322 1979984 P.iva 02111740037
email: info@bonostudiolegale.it
Foro di Verbania